La trasparenza per i dirigenti del SSN: ricostruiamo l’evoluzione normativa degli artt. 14 e 41 del d.lgs. 33/2013

Articolo 14

Nella versione originaria, l’art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, al comma 1, già imponeva alle amministrazioni interessate la pubblicazione di una serie di documenti e informazioni, ma tale obbligo si riferiva solo ai titolari di incarichi politici di livello statale, regionale e locale. I documenti e le informazioni da pubblicare, in relazione a questi ultimi, erano (e restano):

  1. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  2. il curriculum;
  3. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi aqualsiasi titolo percepiti;
  5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica el’indicazione dei compensi spettanti;
  6. i documenti previsti dall’art. 2 della legge n. 441 del 1982, ossiauna dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società e l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, nonché la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), con obblighi estesi al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi abbiano consentito e salva la necessità di dare evidenza al mancato

I destinatari originari di questi obblighi di trasparenza sono titolari di incarichi che trovano la loro giustificazione ultima nel consenso popolare.

La novella di cui al d.lgs. n. 97 del 2016 aggiunge all’art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013 cinque nuovi commi, tra i quali, appunto, quello dichiarato poi incostituzionale, che estende gli obblighi di pubblicazione ricordati ai titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti.

In tal modo, la totalità della dirigenza amministrativa è stata sottratta al regime di pubblicità congegnato dall’art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013 – che per essi prevedeva la pubblicazione dei soli compensi percepiti, comunque denominati – ed è stata attratta nell’orbita dei ben più pregnanti doveri di trasparenza originariamente riferiti ai soli titolari di incarichi di natura politica

Infine la Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio – 21 febbraio 2019 n. 20 (in G.U. 1ª s.s. 27/2/2019 n. 9), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziche’ solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Articolo 41

Ai dirigenti del servizio sanitario nazionale (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili di dipartimento e di strutture semplici e complesse) fa riferimento l’art. 41 del d.lgs. 33/2013 rubricato «Trasparenza del servizio sanitario nazionale».

Per la dirigenza il co. 3 rinvia all’art. 15 dedicato agli «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza». Come precisato nella delibera ANAC n. 241/2017, il rinvio all’art. 15 è un probabile refuso dovuto a un difetto di coordinamento delle disposizioni.

Con la modifica apportata dal d.lgs. 97/2016 all’art. 15 è stato ridefinito l’ambito soggettivo di applicazione della norma espungendo dalla disposizione il riferimento proprio agli incarichi dirigenziali, ora disciplinati esclusivamente dall’art. 14. La stessa rubrica dell’art. 15 fa infatti riferimento unicamente agli incarichi di collaborazione o consulenza, e non più ai dirigenti, come nella vecchia formulazione, e quindi a tipologie di incarichi del tutto diversi da quelli di cui all’art. 41 del medesimo decreto.

D’altra parte, secondo ANAC, un’interpretazione letterale dell’art. 41, co. 3, comporterebbe ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN, che si troverebbe assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 d.lgs. 33/2013, e gli altri dirigenti pubblici tenuti, invece, agli obblighi più penetranti previsti dall’art. 14.

Pertanto, una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme citate, del resto già prospettata nel PNA 2016 (Delibera 831/2016), ha indotto l’ANAC, nella delibera n. 241/2017, a ritenere che il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse siano tenuti ad assolvere agli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 14, mentre sono esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all’art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all’art. 41, co. 2.

Successivamente, con delibera 586/2019 l’ANAC ha ritenuto che i dirigenti di strutture semplici siano esclusi dall’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14 comma 1 lett. f

appunti evoluzione trasparenza

 

 

 

2 pensieri riguardo “La trasparenza per i dirigenti del SSN: ricostruiamo l’evoluzione normativa degli artt. 14 e 41 del d.lgs. 33/2013

  1. Patrizia Marta 17 aprile 2020 — 9:11

    Il decreto mille proroghe 163/2019 riconosce però il refuso normativo contenuto nell’articolo 41 del d.lgs 33/2013 che fa riferimento all’articolo 15 in luogo del 14 e riconosce la titolarità alle aziende di chiedere ai dirigenti i dati di cui alla lettera f) e cioè i dati reddituali e patrimoniali, senza però pubblicarli.

    "Mi piace"

    1. Dario Di Maria 17 aprile 2020 — 11:52

      Il comma 7 dell’art 1, rimediando in sede di conversione alla dimenticanza dei dirigenti del SSN, afferma che il regolamento da emanare disciplinerà pure la trasparenza per i dirigenti sanitari. Non sembra avere risolto il dubbio interpretativo. Comunque staremo a vedere cosa dirà l’emanando regolamento.

      "Mi piace"

Lascia un commento

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close